Apprendistato come funziona: età, durata, retribuzione e tipologie

Il contratto di apprendistato è rivolto ai giovani con un’età compresa tra i 15 e i 29 anni ed è finalizzato all’occupazione attraverso un percorso di formazione svolto all’interno delle aziende. Si tratta di un contratto subordinato a tempo indeterminato che è finalizzato all’occupazione giovanile. Oltre ad essere un percorso di qualificazione per i giovani risulta essere anche un’opportunità molto utile per le aziende in quanto sono previsti una serie di incentivi che permettono alle imprese di risparmiare sia al livello retributivo che contributivo.

Vediamo nel dettaglio tutti gli aspetti più importanti che riguardano questo contratto di lavoro.

Requisiti

Esistono alcuni requisiti fondamentali per poter accedere all’apprendistato che riguardano sia il lavoratore che l’azienda che intende assumerlo. 

  • Il datore di lavoro dovrà assegnare ad un suo dipendente il ruolo di “tutor aziendale” che avrà il compito di accompagnare il giovane durante il percorso di formazione in azienda.
  • Per quanto riguarda, invece, il dipendente questo dovrà avere una età compresa tra i 15 e i 29 anni

Dal 1° gennaio 2022 è possibile inoltre assumere in apprendistato anche persone over 29, senza limiti di età, nei casi in cui:

  • lo scopo sia la qualificazione o riqualificazione professionale.
  • i destinatari siano disoccupati o in mobilità.

Come funziona l’apprendistato

Il contratto di apprendistato prevede un periodo di prova di 6 mesi e una durata massima di 3 anni, con la possibilità di estendere la durata a 4 anni per alcune categorie di lavoratori. Durante questo periodo, il lavoratore riceve una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dal contratto collettivo nazionale applicabile all’azienda, in base a una tabella progressiva stabilita dalla legge.

L’azienda deve garantire al lavoratore la formazione e l’addestramento professionale necessari per acquisire le competenze tecniche e professionali richieste dal posto di lavoro. Inoltre, l’azienda deve nominare un tutor o un formatore che si occupi di seguire il percorso di formazione e di valutare le competenze acquisite dal lavoratore.

Al contrario del tirocinio, l’apprendistato è un contratto di lavoro a tutti gli effetti che prevede il diritto ad una retribuzione superiore e ai contributi previdenziali. Vediamo alcune delle caratteristiche principali di questo contratto.

Formazione

Uno dei punti fondamentali del contratto è proprio quello di offrire un percorso di formazione professionalizzante alla persona che entra in azienda. Questo vuol dire che l’impresa, oltre a fornire una retribuzione, dovrà presentare un piano di formazione, da allegare al contratto.  

L’obiettivo è quello di formare una figura che, eventualmente, si possa inserire nell’organico aziendale. Questo percorso formativo, a seconda dei casi, sarà svolto:

  • sia presso l’ente formativo che in alcuni casi si occuperà della parte teorica come ad esempio lezioni sulla sicurezza sul luogo di lavoro, sui diritti dei lavoratori, ecc.
  • sia all’interno dell’azienda per imparare “sul campo” le varie mansioni. In questo contesto, come detto, il giovane non viene lasciato solo ma viene affiancato e supportato da un Tutor che lo seguirà in tutte le fasi di inserimento.

Tutor

Quando si entra per la prima volta in un’azienda ci si trova sempre spaesati e impauriti soprattutto perchè non si conosce il contesto lavorativo. Per questo motivo avere una figura tutoriale che accompagna il giovane nel suo percorso è fondamentale per una serie di motivi anche pratici:

  • favorisce il passaggio dal contesto “scolastico” al contesto “lavorativo”;
  • rappresenta il punto di raccordo tra l’ente formativo e l’azienda;
  • assiste l’apprendista durante le prime fasi di inserimento in azienda;
  • trasmette le competenze che sono necessarie al lavoratore per raggiungere gli obiettivi che sono stati prefissati nel contratto.

Durata minima

La durata della collaborazione non può essere inferiore ai 6 mesi e dipende:

  • dal tipo di contratto di apprendistato
  • dal CCNL del settore di riferimento che regola anche le ferie e la retribuzione.
  • dagli accordi tra gli enti formativi, le regioni e le aziende.

Alla fine del periodo prestabilito si può decidere di:

  • interrompere il rapporto attraverso una comunicazione ufficiale che deve essere comunicata con un certo preavviso da una delle due parti.
  • proseguire la collaborazione. 

Nel caso in cui non sia pervenuta nessuna comunicazione da parte dell’azienda in merito all’interruzione del rapporto, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato.

Retribuzione e contributi

La retribuzione dell’apprendista è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale applicabile all’azienda, in base a una tabella progressiva di apprendistato stabilita dalla legge. La tabella prevede una riduzione della retribuzione iniziale del 20% rispetto al livello previsto dal contratto collettivo nazionale, con un aumento progressivo nel corso dei 3 anni di durata del contratto.

In particolare, la retribuzione dell’apprendista è determinata in base a una percentuale del livello di inquadramento professionale previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile all’azienda. La percentuale varia in base all’anno di formazione dell’apprendista e al tipo di contratto (a tempo determinato o indeterminato). Ad esempio, nel primo anno di formazione, la percentuale di retribuzione prevista per l’apprendista a tempo indeterminato è del 70% del livello di inquadramento professionale.

Per quanto riguarda i contributi previdenziali a carico del lavoratore, questi sono calcolati sulla retribuzione effettivamente percepita e sono uguali a quelli previsti per gli altri lavoratori con lo stesso livello di inquadramento professionale.

Tipologie di contratto

Come abbiamo detto l’obiettivo di questo percorso è quello di fornire al dipendente la formazione necessaria ad acquisire le capacità professionali per le quali l’azienda lo ha assunto. Esistono tre diverse tipologie di apprendistato che si differenziano in base all’età, all’obiettivo che si deve conseguire e alla durata massima del contratto.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale 

Viene definito anche come apprendistato di 1° livello (15-25 anni). In questo caso il percorso ha come obiettivo il conseguimento di un titolo di studio ed è diviso in due fasi: 

  • una parte teorica svolta presso l’istituto o la scuola.
  • una parte pratica / operativa che invece viene svolta in azienda.

La durata massima del contratto di primo livello varia in base all’obiettivo da raggiungere:

  • 1 anno per ottenere il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • 3 anni per ottenere la qualifica di istruzione e formazione professionale;
  • 4 anni per ottenere il diploma di istruzione e formazione professionale;
  • 4 anni per ottenere il diploma di istruzione secondaria superiore.

Apprendistato professionalizzante 

Viene definito anche come apprendistato di 2° livello (17-29 anni): qui l’obiettivo è ottenere una qualifica professionale e tutta la formazione è svolta interamente in azienda (sia la pratica che l’eventuale teoria).

Questa tipologi dura al massimo 3 anni ad eccezione di determinate categorie come ad esempio per gli Odontotecnici, gli Orafi e i Metalmeccanici dove la durata può arrivare anche a 5 anni.

Apprendistato di alta formazione e ricerca 

Viene definito anche come apprendistato di 3° livello (18-29 anni): finalizzato ad ottenere un titolo di studio universitario o un attestato che certifichi il raggiungimento di un percorso ad alta formazione (che in alcuni casi può agevolare l’iscrizione ad un albo professionale). In questo caso la durata massima è di 3 anni.

Vantaggi per le aziende 

Per le aziende che decidono di assumere un lavoratore in questa modalità di collaborazione sono previsti una serie di incentivi:

  • contributivi, in quanto le aziende con meno di 9 dipendenti beneficiano di uno sgravio fiscale del 100% sul pagamento dei contributi per i primi 3 anni di contratto. 
  • retributivi, perché è possibile inquadrare il dipendente fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello stabilito dal proprio CCNL di riferimento.

Da sottolineare infine come la normativa che riguarda il contratto abbia una serie di differenze a livello regionale e che quanto detto finora è basato sulla normativa generale. Per rimanere sempre aggiornato sugli ultimi atti normativi è possibile visitare la pagina dedicata al contratto di apprendistato che è presente sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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