Tirocinio: cos’è, come funziona e quando si può attivare

Con il termine tirocinio si intende un percorso di formazione professionale che si svolge presso un’azienda, un ente o un altro soggetto accreditato.

Il tirocinio, a differenza dello stage, è un periodo di formazione che in alcuni casi può essere obbligatorio per chi è interessato a: 

  • intraprendere un determinato percorso professionale.
  • ottenere alcuni diplomi tecnici.
  • terminare corsi di specializzazione.

Il tirocinio viene richiesto, ad esempio, agli studenti di psicologia e medicina che, per completare il loro percorso, devono intraprendere un periodo di formazione all’interno di enti regionali o di altri soggetti accreditati.

Tipologie di tirocinio

Esistono varie tipologie di tirocinio in base alla finalità e agli obiettivi che si intendono raggiungere e per questo possiamo distinguerli in determinate categorie:

Tirocinio professionale

Il tirocinio professionale è fondamentale per terminare un percorso di specializzazione ed esercitare la professione. Esempi di questo tipo possono riguardare categorie come architetti, medici, geometri, avvocati, psicologi, commercialisti che per praticare la professione devono aver svolto un periodo sul campo (ad esempio gli avvocati devono svolgere un praticantato di due anni).

Tirocinio curriculare

Il tirocinio curriculare fa riferimento ad un’esperienza di formazione che si svolge presso un ente convenzionato con la scuola o l’università di appartenenza ed è necessario per proseguire o terminare il proprio percorso di studi.

Il tirocinio curriculare non è obbligatorio ma dipende dal tipo di corso di studio scelto dallo studente e, se è previsto, viene indicato nel piano di studi. Questa tipologia di tirocinio deve essere svolto durante l’anno accademico e prevede l’assegnazione di un numero di crediti formativi universitari (CFU) al completamento del percorso.

Tirocinio extracurriculare

Il tirocinio extracurriculare non è obbligatorio e quindi si può paragonare a tutti gli effetti ad uno stage. In questo caso il percorso non è richiesto dall’ente o dall’università e non serve a completare un percorso di formazione o a conseguire crediti. In pratica si tratta di una formazione che serve ad acquisire esclusivamente un’esperienza concreta del mondo del lavoro. 

Tirocinio formativo

Il tirocinio formativo serve a favorire l’inserimento lavorativo di determinate categorie di lavoratori come ad esempio gli insegnanti di sostegno nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie. In questo caso si parla di tirocinio formativo attivo (TFA) e si tratta di un percorso per conseguire la specializzazione richiesta agli insegnanti di sostegno che prevede un esame finale per acquisire l’abilitazione.

Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo

Il tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo è rivolto a determinate tipologie di soggetti che, per essere inseriti in questa categoria, devono rispettare certi requisiti:

  • disoccupati; 
  • occupati alla ricerca di un altro tipo di impiego e che desiderano cambiare settore lavorativo; 
  • beneficiari di misure a sostegno del reddito;
  • soggetti con disabilità riconosciuta dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999; 
  • soggetti svantaggiati secondo la legge n. 381 dell’8 novembre 1991; 
  • persone che si trovano in condizioni di particolare disagio come ad esempio i rifugiati, persone vittima di violenza o soggetti in cura per problemi di tossicodipendenza e alcolismo.

A chi è rivolto?

Come detto il tirocinio indica un periodo formativo che verrà svolto all’interno di una organizzazione che nella maggior parte dei casi coinvolge giovani che desiderano specializzarsi dopo gli studi attraverso un’esperienza di formazione diretta (tirocini curriculari).

In realtà però non esiste un vero e proprio limite di età per essere tirocinanti. Nei casi in cui non si rientri nei tirocini formativi o professionali è possibile che si faccia parte di quelle categorie di soggetti che possono richiedere l’attivazione del tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo che abbiamo visto nel paragrafo precedente.

Come funziona

Il tirocinio, indipendentemente dalla tipologia, prevede un periodo di orientamento e formazione che un soggetto deve trascorrere all’interno di aziende o enti per acquisire un’esperienza pratica e ampliare le proprie conoscenze e competenze tecniche.

L’attivazione di un tirocinio prevede la presenza di tre soggetti:

  • Il tirocinante
  • l’ente ospitante che ha fatto richiesta di un tirocinante (azienda, ente pubblico, ecc) e che metterà a disposizione un figura aziendale di riferimento per coordinare (tutor aziendale).
  • l’ente promotore (scuola, università, centri per l’impiego, Garanzia Giovani, ecc) che mette a disposizione, di solito, un referente interno (tutor didattico/universitario).

Questi tre soggetti, durante il periodo di tirocinio, dovranno coordinare le attività per strutturare un programma che permetta di raggiungere gli obiettivi specifici del tirocinio (ottenere crediti, acquisire competenze, ecc )

Differenza tra tirocinio curriculare e extracurriculare

Infine è necessario fare alcune precisazioni in merito alle differenze tra tirocini “curriculari” e quelli “extracurriculari” .

  • I tirocini “curriculari” sono esperienze che hanno lo scopo di completare un percorso  percorso di studio iniziato in aula (scuola, università, ecc) e che si conclude all’interno di un contesto lavorativo.
  • I tirocini “extracurriculari” invece sono esperienze che si svolgono al di fuori di un percorso di studi programmato e cioè quando si è già conseguito, ad esempio, il diploma o la laurea. In questo caso i neodiplomati e i neolaureati possono richiedere l’attivazione di un tirocinio entro 12 mesi dal conseguimento del titolo. 

Bisogna però precisare che è possibile attivare un tirocinio anche dopo 12 mesi dal conseguimento del diploma o della laurea ma in questo caso non si tratta più di un tirocinio “extracurriculare”  ma si rientra nel tirocinio di “inserimento/reinserimento lavorativo” che è accessibile da tutti coloro che rispettano certi requisiti, indipendentemente dall’età.

Retribuzione 

Il tirocinio non prevede una retribuzione vera e propria ma solo un rimborso spese che varia varia in base alla regione in cui si svolge. 

La norma però prevede un rimborso minimo di 300 € lordi che l’azienda deve garantire per non incorrere in sanzioni che possono variare tra 1.000 € e 6.000 €. 

Durata

La durata dipende dal tipo di percorso formativo e dalla tipologia di tirocinio intrapreso. Esistono però delle linee guida che regolano queste tipologie di contratti di lavoro la cui durata minima non può essere inferiore ai due mesi mentra la durata massima varia in base tipo di tirocinio :

  • 6 mesi per il tirocinio formativo e di orientamento; 
  • 12 mesi per il tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo;
  • 12 mesi per il tirocinio a favore di soggetti svantaggiati; 
  • 24 mesi per il tirocinio a favore di soggetti disabili. 

Infine c’è da precisare che il tirocinante può interrompere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento inviando una comunicazione scritta sia al proprio referente in azienda che presso l’ente promotore. 

Il tirocinio rappresenta un’opportunità di crescita professionale sia per il tirocinante che acquisisce competenze pratiche sul campo che per l’azienda che ha a disposizione una risorsa da formare secondo le sue esigenze specifiche e che, in futuro, potrebbe essere inserita direttamente nell’organico aziendale. 

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