Contratto di lavoro a tempo indeterminato: regole e normativa

Si tratta di un contratto senza vincoli di durata con cui un dipendente offre ad un datore di lavoro le proprie prestazioni lavorative sotto il compenso di una retribuzione.

Il contratto indeterminato, in linea di principio, dovrebbe essere la forma di contratto più diffusa per regolare il rapporto di lavoro. Viene definito “a tempo indeterminato” perché il rapporto di lavoro non ha vincoli di durata come ha invece il contratto a tempo determinato che prevede una precisa data di termine e, in caso, un’eventuale possibilità di proroga o rinnovo.

Questa tipologia di contratto regola il rapporto tra due soggetti principali:

  • Il datore di lavoro si impegna a retribuire il lavoratore per le sue prestazioni lavorative e ha l’obbligo di versare i contributi sia previdenziali che assistenziali e di tutelare la salute e la sicurezza all’interno dell’ambiente di lavoro.
  • Il dipendente che si impegna a svolgere la propria attività alla dipendenze del proprio datore di lavoro nei modi e nei tempi stabiliti dal contratto.

Normativa di legge

Questo tipo di contratto, come detto, non ha scadenze e, in linea generale, è la tipologia di contratto che garantisce il maggior numero di tutele al lavoratore. Con la riforma Fornero L.92/2012 si sono introdotte modifiche al mercato del lavoro ribadendo come questa forma di contratto fosse la forma più comune per regolare il rapporto di lavoro tra lavoratori e aziende. 

Bisogna inoltre ricordare anche le modifiche introdotte dal Jobs Act e al Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.23 che ha definito il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Le normative comprese nel contratto di lavoro a tutele crescenti introducono regole che hanno lo scopo di tutelare i lavoratori in caso di licenziamenti illegittimi. Queste norme, però, non valgono per tutti ma interessano esclusivamente le persone assunte a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015.  Per tutti gli altri lavoratori continuerà invece ad applicarsi quanto previsto dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e le normative introdotte dalla riforma Fornero.

Forma e contenuti del contratto indeterminato

Come la maggior parte dei contratti anche il contratto a tempo indeterminato deve essere in forma scritta e, al suo interno, deve contenere una serie di informazioni che dovranno regolare il rapporto di lavoro tra dipendente e datore di lavoro. In particolare:

  • la mansione che dovrà svolgere il dipendente;
  • gli orari di lavoro (di entrata e di uscita) sia giornaliero che settimanale;
  • l’indirizzo del luogo di lavoro;
  • la data di inizio del contratto;
  • eventuale periodo di prova;
  • il livello di inquadramento e la qualifica;
  • la retribuzione regolata dal CCNL di riferimento;
  • ferie e permessi;
  • condizioni di preavviso in caso di recesso dal contratto.

Periodo di prova contratto a tempo indeterminato

Anche il contratto di lavoro a tempo indeterminato può prevedere un eventuale periodo di prova in cui sia il datore di lavoro che il dipendente possono valutare come procede la collaborazione. Questo periodo di valutazione non è obbligatorio, deve essere quindi formalizzato e sottoscritto da entrambe le parti e ha determinate caratteristiche:

  • la durata non può superare i 6 mesi e dipende dal CCNL di riferimento;
  • non è possibile rinnovare il periodo di prova dopo la data di scadenza indicando le stesse mansioni e gli stessi compiti precedenti; 
  • durante questo periodo sia il datore di lavoro che il dipendente possono interrompere la collaborazione in ogni momento;
  • dopo la data di scadenza, in assenza di comunicazioni da entrambe le parti, si considera il periodo di prova superato e il rapporto di lavoro procede come previsto dai termini.

E’ importante sottolineare ancora una volta un fattore importante: se nel contratto non è indicato con precisione il periodo prova e non è controfirmato dalle parti, significa che il dipendente è stato assunto in maniera definitiva già da subito e non è previsto un periodo di valutazione.

Orario di lavoro 

Per quanto riguarda l’orario di lavoro quello più utilizzato nelle aziende è di 40 ore settimanali ma questo dipende anche dal tipo di CCNL a cui fa riferimento il contratto. 

Anche per i lavoratori indeterminati è prevista una eventuale riduzione di orario e il part time per contratto indeterminato prevede tre tipologie differenti di opzioni:

  • part time verticale dove il lavoro è svolto solo in un determinato periodo nel corso della settimana o del mese (ad esempio solo a giorni alterni, o 4 giorni alla settimana con 6 ore al giorno);
  • part time orizzontale in cui il lavoratore si reca a lavoro ogni giorno ma con un orario di lavoro giornaliero ridotto (4 ore al giorno invece delle 8 di un contratto standard);
  • infine il part time misto dove si mettono insieme le due modalità viste in precedenza (ad esempio 4 ore al giorno a settimane alterne).

Cessazione del contratto 

Come abbiamo detto in precedenza il dipendente assunto a tempo indeterminato

non ha un termine fissato di fine contratto. Questo vuol dire che per interrompere il rapporto di lavoro sarà necessario un atto di recesso da presentare in forma scritta che può essere anche concordato tra le parti.  

Nel caso sia il lavoratore a scegliere di andar via si parla di dimissioni mentre nel caso la scelta sia da parte del datore di lavoro si parla di licenziamento

In ogni caso chiunque decida di interrompere il rapporto di lavoro, sia per dimissioni che per licenziamento, deve dare all’altra parte coinvolta un preavviso che è stabilito in base al contratto collettivo di lavoro.

Andiamo ad approfondire questi due aspetti:

Dimissioni

Il dipendente è libero di dare le dimissioni in qualsiasi momento senza dover fornire al datore di lavoro nessuna motivazione in merito ai motivi della sua scelta.

Come detto però anche il lavoratore è tenuto a dare un certo preavviso al datore di lavoro.

Esistono casi però in cui il lavoratore può recedere immediatamente il contratto se ci sono gravi inadempimenti da parte del datore di lavoro che impediscono di proseguire il rapporto (esempio, nel caso di mancato versamento dello stipendio). 

Licenziamento

Al contrario del lavoratore che può rassegnare le dimissioni senza dare informazioni il datore di lavoro deve motivare la sua scelta che può avvenire solo in determinate condizioni.

Infatti il contratto indeterminato prevede delle tutele e si può licenziare un dipendente solo in alcuni specifici casi: 

  • per giusta causa, quando cioè il lavoratore commette atti ripetuti o gravi azioni tali da non poter più proseguire il rapporto di lavoro. Esempi di giusta causa possono essere:
    • la sottrazione di beni aziendali come pc e tablet, 
    • minacce o atti di indisciplina, 
    • assenza senza motivo dal posto di lavoro, 
    • assunzione di sostanze stupefacenti o alcol sul posto di lavoro,
    • l’arrivo ripetutamente in ritardo sul posto di lavoro.
  • per giustificato motivo soggettivo, quando il lavoratore non ha adempiuto a degli obblighi che erano inseriti nel contratto di lavoro.
  • per giustificato motivo oggettivo quando le motivazioni sono legate all’attività produttiva o all’organizzazione del lavoro.

Il valore del contratto indeterminato

Negli ultimi anni il contratto a tempo indeterminato ha subito delle modifiche ma rimane, ad oggi, la tipologia di contratto più importante presente nel nostro ordinamento. 

Infatti questa tipologia contrattuale viene considerata dal legislatore come la forma più comune di accordo che dovrebbe regolare i “rapporti di lavoro“ perché garantisce maggiori garanzie e tutele al lavoratore.

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